Discrezionalità di valutazione delle prove

La valutazione delle prove eseguite dal giudice in senso difforme da quello preteso dalla parte, a norma dell’art. 116 c.p.c., rientra nel potere discrezionale, e come tale insindacabile, del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare all’ uopo le prove, controllare l’ attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti, pertanto ne consegue la manifesta infondatezza del ricorso per cassazione che attenga esclusivamente a valutazioni riservate al giudice di merito, dallo stesso motivate, e quindi insindacabili in sede di legittimità.   Tribunale di Bari, sezione terza, sente ..........

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