Diritto eterodeterminato e prova

La domanda introduttiva di un giudizio relativo ad un diritto cd. eterodeterminato richiede, ai fini dell’individuazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti ragione della domanda ai sensi dell’art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c., l’espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali è fondata la “causa petendi”, non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all’essere quei fatti “ragione della domanda”   Tribunale di Bergamo, sezione terza, sentenza del 15.03.2019 CondividiPost correlati:Rinuncia tacita al diritto di credito: no alla prova per ..........

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