Difetto di competenza e translatio iudicii: necessaria una nuova iscrizione a ruolo?

Nell’ipotesi in cui il giudice adito dichiari il proprio difetto di competenza, la “translatio iudicii” davanti al giudice competente esige che le parti si costituiscano, nuovamente, in modo tempestivo e rituale, provvedendo ad una seconda iscrizione a ruolo e rispettando i termini ex artt. 165 e 166 cod. proc. civ. [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 21.2.2014, n. 4215]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Nuovo pignoramento presso terzi: è inefficace, in difetto di avviso di avvenuta iscrizione a ruolo; non rileva la conoscenza aliunde. Febbraio 16, 2023 Translatio iudicii: nesso causale nel penale è 'alto grado di probabilità logica' ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi