Difensore d’ufficio, inutile esperimento della procedura esecutiva, compenso a carico dell’erario, decreto ingiuntivo

Posto che il difensore d’ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell’onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116, va confermato che poiché l’esperimento del procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto del cit. D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116, i relativi costi (comprensivi di spese, diritti ed onorari) non debbono rimanere a carico del professionista, ma debbono rientrare nell&# ..........

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