Dichiarazione con la quale il terzo pignorato ammette la sussistenza di un suo debito nei confronti del debitore esecutato, conseguenze

Va affermato che la dichiarazione con la quale il terzo pignorato ammette la sussistenza di un suo debito nei confronti del debitore esecutato, anche se con riguardo allo stesso abbia già ricevuto la notificazione di precedenti pignoramenti, va senz’altro qualificata come dichiarazione di quantità positiva. In tal caso l’art. 547 c.p.c., impone infatti al terzo di indicare i precedenti pignoramenti, spettando poi al giudice dell’esecuzione disporre l’eventuale riunione delle procedure esecutive, onde provvedere alla distribuzione tra i vari creditori delle somme disponibili. Cassazione civile, sezioni terza, ordinanza del 27.7.2021, n. 21514 Download ..........

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