Deposito con modalità telematiche non andato a buon fine: quanto si può essere rimessi nei termini?

In un procedimento iniziato in data anteriore al 30 giugno 2014 e davanti ad ufficio non abilitato a ricevere gli atti in via telematica, in assenza del decreto dirigenziale previsto dal D.M. n. 44 del 2011, art. 35, comma 1, il difensore che abbia tentato il deposito con modalità telematiche ed abbia superato tutti i controlli automatici senza che venga rilevata alcuna anomalia, in caso di rifiuto di accettazione con la quarta p.e.c., può essere rimesso in termini per effettuare il deposito cartaceo.

 

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 4.11.2016, n. 22479

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