Deliberazione collegiale, difetto di costituzione riguardante solo uno dei due giudici che hanno sottoscritto, strumenti di tutela

L’inesistenza in luogo della nullità potrà ravvisarsi solo se, nella deliberazione collegiale, il difetto di costituzione riguarda entrambi i soggetti tenuti alla sottoscrizione, la cui contestuale mancanza comporta la non riconducibilità dell’atto al giudice. Mentre, quando il difetto di costituzione riguardi solo uno dei due giudici che hanno sottoscritto, si tratterà di nullità convertibile in motivo di impugnazione, ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1.   Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 16.6.2016, n. 12399 CondividiPost correlati:Pignoramento mobiliare, terzo che assuma di essere proprietario dei beni pignorati, strumenti di tutela prima e dop ..........

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