Decreto ingiuntivo, notifica dove l’ingiunto aveva la residenza anagrafica fino a poco tempo prima, conseguenze

La notificazione del decreto ingiuntivo effettuata presso il luogo in cui l’ingiunto aveva la residenza anagrafica fino a poco tempo prima è nulla, ma non inesistente, non potendosi dire che tale luogo sia privo di riferimenti col destinatario della notifica. Quest’ultimo resta quindi tutelato dalla possibilità, ricorrendone i presupposti, di reagire avverso il decreto ingiuntivo mediante l’opposizione tardiva prevista dall’art. 650 c.p.c., che tuttavia non può basarsi sulla sola deduzione del vizio di notificazione, che risulta sanato dalla sola proposizione della stessa.   Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 15.2.2019, n. 4529 CondividiPost c ..........

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