Decreto ingiuntivo europeo, opposizione: va imposto al creditore ricorrente di riassumere la domanda già proposta con il ricorso monitorio europeo

A seguito di opposizione a ingiunzione di pagamento europea emessa ai sensi del Regolamento (CE) n. 1896/2006 – secondo cui per proporre opposizione basta manifestare la volontà di opporsi e lo si può fare anche di persona – va applicato l’art. 125 disp. att. c.p.c., che pur riguardando fattispecie diverse (come ad esempio il caso dell’interruzione della causa o della declaratoria di incompetenza) troverebbe qui applicazione in via analogica, senza quindi giungere a richiedere che l’opposto ponga in essere una citazione ex novo: in altri termini si impone al creditore ricorrente di riassumere la domanda già proposta con il ricorso monitorio europeo. Seguendo tale interpretazione si garantisce per un verso la piena parità d’armi (il diritto di difesa dell’opponente viene pienamente garantito) e, per altro verso, si potranno ricollegare gli effetti giuridici della domanda proprio al ricorso per decreto ingiuntivo europeo e non alla citazione ex novo.

 

Tribunale di Taranto, sezione seconda, decreto del 15.9.2016

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