Danno lungolatente risarcibile: dal fare, all’essere, all’apparire

Ai fini della stima del danno, occorre considerare che: nel danno lungo latente, il nesso tra fatto lesivo e conseguenze pregiudizievoli non è sincronico ma diacronico, il che significa che il danno-conseguenza si “esternalizza” non già immediatamente, bensì dopo un certo lasso temporale, di durata variabile – e, a volte, anche a distanza di anni – dal fatto illecito;finchè l’agente patogeno innescato dal fatto illecito non si manifesta, non si realizza alcun danno risarcibile in quanto solo il danno conseguenza costituisce il parametro di determinazione del danno ingiusto. Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 2.9.2022, n. 25887 Download C ..........

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