Danno alla salute e responsabilità del datore di lavoro: questo il riparto dell’onere probatorio

Ai fini dell’accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c. – la quale non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva – al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l’onere di provare l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno [Cassazione civile, sezione lavoro, sen ..........

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