Cumulo soggettivo di plurime domande proposte dallo stesso attore nei confronti di più convenuti, giurisdizione

Posto il principio della rilevanza decisiva rivestita dalla circostanza relativa al luogo (italiano, nell’ipotesi di causa) di apertura della successione al fine dell’affermazione della giurisdizione del Giudice italiano, va confermato che in materia di cumulo soggettivo di (plurime) domande, proposte dallo stesso attore nei confronti di più convenuti, legate da un vincolo di connessione tale da imporne la trattazione unitaria (art. 33 c.p.c.), la giurisdizione è del giudice italiano. Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 24.1.2020, n. 1605 CondividiPost correlati:Avvocato e deontologia: azione nei confronti di un ex cliente e informazioni dallo stesso assunte ne ..........

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