CTP, spese, rimborso

Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. Per poter essere rimborsate, le spese del c.t.p. devono essere provate – anche se non nei termini previsti dall’art. 183 co. 6°. c.p.c. (che non potrebbero valere per documentare costi maturati successivamente alla loro scadenza) – e devono essere riferibili al procedimento. Tribunale di Roma, sentenza del 22 ..........

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