Creditore di più soggetti solidalmente obbligati, fallimento di uno di essi: l’azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell’insinuazione al passivo

Va confermato che l’autonomia delle azioni proponibili da un creditore nei confronti di più soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti, opera anche nel caso del fallimento di uno di essi, con la conseguenza che l’azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell’insinuazione al passivo del credito, quindi l’improcedibilità della domanda ordinaria, mentre l’azione nei confronti del coobbligato in bonis può procedere con il rito ordinario [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 17.2.2015, n. 3119]. Scarica qui >> CondividiPost correlati:Diritto di ritenzione su beni mobili compresi nel fallimento e garanzia per credi ..........

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