Credito riconosciuto con decreto ingiuntivo, giudizio di opposizione, decurtazione minima, spese di lite

Nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l’onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, rimane regolato in base all’esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento, non potendosi certamente ritenere soccombente, ai fini della condanna alle spese, il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, seppur decurtato in minima parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito.   Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 18.1.2017, n. 1212 CondividiPost correlati:Rigetto dell'opposizione a d ..........

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