Crediti vantati verso debitori diversi dal fallito garantiti da ipoteca o pegno su beni compresi nel fallimento: le Sezioni unite su verificazione dello stato passivo, distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione e reclamo avverso il piano di riparto

Vanno enunciati i seguenti principi di diritto: i creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al titolo II, capo V della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito, né soggetti che agiscono per la restituzione o la rivendica dei beni acquisiti al fallimento;i detti creditori possono intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell’attivo per rich ..........

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