Costituzione tempestiva in appello impedita da attacco d’asma: rimessione in termini?

La parte che non si sia costituita tempestivamente in giudizio non può essere rimessa in termini quando deduca che la costituzione le sia stata impedita da uno stato di malattia, perché tale stato non può considerarsi una causa di impedimento ad essa non imputabile, essendo, in ogni caso, possibile il rilascio di una procura “ad hoc” per la costituzione (fattispecie in caso di attacco d’asma con studio legale del difensore distante circa 30 km dalla Cancelleria della Corte d’appello e professionista non titolare dello studio associato). Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.12.2018, n. 33151 CondividiPost correlati:Rimessione in termini per la rinnovazi ..........

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