Costituzione in giudizio dopo lo spirare del termine di cui all’art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.: inammissibilità della documentazione depositata

Dalla tardività della costituzione discende nel caso di specie anche l’inammissibilità della documentazione depositata a corredo dell’atto allorché erano già spirati i termini per la produzione di prove anche documentali, come previsto dall’art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., con la conseguenza che le deduzioni della convenuta sono comunque destinate a rimanere prive di riscontro probatorio.   Tribunale di Roma, sentenza del 31.3.2017 CondividiPost correlati:Domanda riconvenzionale, eccezione di prescrizione sollevata nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., inammissibilità Aprile 12, 2022 Intervento del terzo, riassegnazione dei termini ..........

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