Contumacia e interrogatorio formale

Qualora venga notificata al contumace l’ordinanza ammissiva dell’interrogatorio formale, ai sensi dell’art. 292, primo comma, cod. proc. civ., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all’udienza fissata per l’interrogatorio senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio. La mancata presentazione all’interrogatorio formale costituisce un comportamento processuale qualificato che, nel quadro degli altri elementi probatori acquisiti, può fornire elementi di valutazione idonei ad integrare il c ..........

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