Controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, oneri probatori

L’onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell’art. 2697 cod.civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore il quale intenda dimostrare l’entità usuraria degli stessi ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall’altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto. Tribunale di Milano, sentenza del 2 ..........

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