Controversie in tema di responsabilità professionale dell’avvocato, competenza: foro del consumatore

Nei rapporti tra avvocato e cliente quest’ultimo riveste la qualità di “consumatore”, ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3, comma 1, lett. a), a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall’intuitu personae” e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo; conseguentemente, alle controversie in tema di responsabilità professionale dell’avvocato si applicano le regole sul foro del consumatore di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u). Ove l’avvocato, per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un ..........

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