Controversia per la debenza di somme liquidate a titolo di spese processuali dalle Commissioni Tributarie: giurisdizione ordinaria o tributaria?

In base al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 comma 1, secondo cui tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionale, provinciale e “comunali” ed “ogni altro accessorio”, rientra nella giurisdizione tributaria, la controversia concernente la debenza di somme, liquidate a titolo di spese processuali dalle Commissioni Tributarie nel corso di giudizio innanzi alle stesse svoltosi su materie devolute alla relativa giurisdizione, dovendo ritenersi che le espressioni utilizzate dal Legislatore, quali “ogni altro accessorio” o “altri accessori” per la loro latitudine, ricomprendano, s ..........

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