Controversia in tema di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato: giudice competente

Ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale, alle azioni rivolte ad ottenere i diritti forfetari e standardizzati previsti dal Regolamento CE n. 261/2004 in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, si applica l’art. 7 del Regolamento UE n. 1215 del 2012 (sostitutivo del Regolamento CE n. 44 del 2001), per effetto del rinvio, contenuto nell’art. 3, comma 2, L. n. 218/1995, alla Convenzione di Bruxelles del 27/9/1968, cui sono succeduti il Regolamento CE n. 44 del 2001 e il Regolamento UE n. 1215 del 2012, in conformità alle indicazioni provenienti dalla giurisprud ..........

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