Contratto Swap ed autorizzazione del Comune

L’autorizzazione alla conclusione di un contratto di swap da parte dei Comuni italiani, specie se del tipo con finanziamento upfront, ma anche in tutti quei casi in cui la sua negoziazione si traduce comunque nell’estinzione dei precedenti rapporti di mutuo sottostanti ovvero anche nel loro mantenimento in vita, ma con rilevanti modificazioni, deve essere data, a pena di nullità, dal Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. i), TUEL di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000. Cassazione civile, sezioni Unite, sentenza del  12.05.2020, n. 8770 8770Download CondividiPost correlati:Rappresentanza processuale del Comune, sindaco e procura alle liti: è necessaria ..........

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