Contratto stipulato dal consumatore, ingiunzione di pagamento: il giudice dell’esecuzione deve poter valutare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola

La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non consente al giudice investito dell’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento di valutare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, ove l’autorità investita della domanda d’ingiunzione di pagamento non sia competente a procedere a una simile valutazione.   Corte di Giustizia UE, sezione prima, sentenza del 18.2.2016, causa C-49/14 CondividiPost cor ..........

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