Contratto d’opera intellettuale si presume oneroso

Il contratto d’opera intellettuale, disciplinato agli artt. 2229 e ss. c.c., costituisce contratto naturalmente, ancorché non essenzialmente oneroso e che, in presenza di un esatto adempimento la retribuzione spettante al prestatore debba essere determinata avuto riguardo dei criteri di liquidazione indicati dall’art. 2233 c.c.       Tribunale di Pordenone, sentenza del 10.08.2017 CondividiPost correlati:Concorrenza sleale: competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale? Maggio 20, 2021 Il primo giudice ritiene nullo il contratto e l'appellante si duole solo della mancata conversione ex art. 1424 c.c.: il giudice d'appello può di ..........

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