Contratto di transazione, adempimento successivo alla proposizione della domanda di risoluzione

Va confermata la sentenza che, in relazione alla risoluzione del contratto di transazione per inadempimento, nell’escludere la gravità dello stesso, tra l’altro, sul presupposto che il dovuto era stato integralmente pagato in corso di causa, si è uniformata alla giurisprudenza di legittimità la quale afferma – salvo che per i contratti di durata – che l’adempimento successivo alla proposizione della domanda di risoluzione del contratto non ne arresta gli effetti, ma deve essere preso in esame dal giudice nella valutazione dell’importanza dell’inadempimento, potendo condurre ad escluderne la gravità e, quindi, a rigettare la suddetta domanda. Cassa ..........

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