Contratto ad effetti protettivi verso terzi: questi i limiti
La configurabilità del contratto con effetti protettivi del terzo, ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza, va circoscritta in tale ambito, giacchè il rapporto tra la struttura o il medico e la gestante è idoneo – per la peculiarità della prestazione – a incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela necessariamente estesa a tali soggetti, legittimati pertanto ad agire in via contrattuale per i danni patiti in conseguenza dell’inadempimento; non altrettanto può affermarsi, in relazione ai congiunti del paziente, per le prestazioni sanitarie di altro tipo giacchè, difettando un’incidenza diretta dellR
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