Contrasto tra motivazione e dispositivo per improprietà di linguaggio: no alla nullità della sentenza

Il contrasto tra motivazione e dispositivo da luogo alla nullità della sentenza solo se ed in quanto incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ipotesi questa non ravvisabile quando il contrasto sia imputabile ad una mera improprietà terminologica che non impedisce di comprendere l’effettiva portata precettiva della decisione [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 12.6.2014, n. 13379]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Decisione disciplinare, contrasto tra motivazione e dispositivo, conseguenze Febbraio 2, 2024 Rit ..........

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