Contestazioni della titolarità del rapporto controverso in caso di contumacia o tardiva costituzione

Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.   Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 20.12.2017, n. 30545 CondividiPost correlati:Contestazione da parte del convenuto della titolarità del rapporto controverso e decadenza  ex ..........

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