Consumatore: questo il criterio per l’identificazione

Ai fini dell’assunzione della veste di consumatore, l’elemento significativo non è il mero “non possesso”, da parte della persona fisica che ha contratto con un operatore commerciale, della qualifica o della caratteristica di imprenditore commerciale, bensì, secondo la lettera della legge (art. 12 disp. sulla legge in generale, comma 1, prima parte), lo scopo avuto di mira dall’agente nel momento in cui ha concluso il contratto. In altre parole, secondo l’indirizzo affermatosi, è l’atto del consumo finale a “qualificare” soggettivamente il contraente e non l’impiego del bene in una (eventuale) futura attività commerciale o pr ..........

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