Consulenza tecnica preventiva, pronuncia di incompetenza, ammissibilità

La pronuncia di incompetenza è ammissibile anche nel procedimento previsto dall’art. 696 bis c.p.c., atteso che l’art. 669 quaterdecies c.p.c. espressamente dispone che l’art. 669 septies c.p.c., che disciplina il contenuto delle pronunce che rigettano l’istanza cautelare o dichiarano l’incompetenza del giudice adito, si applica anche ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV del capo, nel quale vi è anche l’art. 696 bis c.p.c., in base al quale l’attore ha agito in giudizio.   Tribunale di Napoli, sezione seconda, sentenza del 28.9.2015 CondividiPost correlati:Rito tributario, produzione in appello una consulenza tec ..........

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