Consulenza tecnica d’ufficio: c.d. “consulente deducente” e c.d. “consulente percipiente”

Il giudice può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. D’altra parte, il consulente tecnico d’ufficio, ove la documentazione al riguardo fornita dalle parti sia incompleta od insufficiente, può provvedere alla ricerca ed all’acquisizione degli elementi di comparazione, data la necessaria valutazione tecnica delle caratteris ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi