Consulente tecnico in materia contabile, onorario, calcolo

Nel sistema di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, ed ai sensi dell’art. 2, delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, al consulente tecnico in materia contabile spetta di norma un onorario a percentuale calcolato per scaglioni con riguardo al valore della controversia; mentre, soltanto ove non sia possibile determinare il valore della controversia, si applica il criterio residuale, di cui all’art. 1 delle medesime tabelle, di commisurare l’onorario al tempo necessario per lo svolgimento dell’incarico.   Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 1.8.2017, n. 19156 CondividiPost correlati:Consulente tecnico, richiesta di utilizzo nei procedimenti di istruzione ..........

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