Condominio: sì a criteri di riparto diversi da quelli legali

La natura delle disposizioni contenute nell’art. 1118 c.c., comma 1, e art. 1123 c.c., non preclude, infatti, l’adozione di discipline convenzionali che differenzino tra loro gli obblighi dei partecipanti di concorrere agli oneri di gestione del condominio, attribuendo gli stessi in proporzione maggiore o minore rispetto a quella scaturente dalla rispettiva quota individuale di proprietà. Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del  28.08.2020, n. 18044 Download CondividiPost correlati:CTU, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, conseguenze Febbraio 8, 2023 Condominio: sì alla deroga de ..........

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