Condebitori in solido che hanno partecipato al giudizio: la mancata impugnazione determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti

Va confermato che la regola di cui all’art. 1306 c.c., comma 2, secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla. Se, invece, costoro hanno partecipato al medesimo giudizio, essi sono chiamati a prendere direttamente posizione sulla questione, e in mancanza operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio ..........

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