Condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e quantificazione della soma da parte del giudice

Nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, l’art. 96, comma 3, c.p.c. non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell’importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia. Tribunale di Milano, sentenza del 25.2.2022 milano25Download CondividiPost correlati:Condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. in carenza di una specifica domanda di parte Aprile 4, 202 ..........

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