Condanna ex art. 96 c.p.c. ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte

L’operatività del primo comma dell’art. 96 c.p.c. richiede, oltre che la ricorrenza del dolo o della colpa grave della condotta processuale, altresì che l’istante deduca e dimostri – ciò che nel caso di specie non è accaduto – la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, pregiudizio che non può ritenersi sussistente in re ipsa. Ciò posto, il medesimo comportamento processuale può assumere rilevanza ai fini dell’applicabilità del terzo comma dell’art. 96 c.p.c., con riferimento al quale deve escludersi la necessità dell’adduzione e della prova del danno di controparte, elemento invece indisp ..........

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