Concorso di colpa del creditore: è difesa e non eccezione

Nell’accertamento dell’eziologia dell’evento dannoso il giudice può d’ufficio accertare che ad essa ha concorso il comportamento danneggiato. L’ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all’art. 1227 c.c., comma 1, non concretando un’eccezione in senso proprio ma una semplice difesa, dev’essere esaminata e verificata dal giudice anche d’ufficio, attraverso le opportune indagini sull’eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell’incidenza causale dell’accertata negligenza nella produzione dell’evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte. ..........

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