Comunicazione a mezzo PEC: la cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC) è idonea dimostrare che il messaggio è pervenuto nella casella di posta del destinatario

Avuto riguardo alle comunicazioni tramite posta elettronica certificata, la cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), costituisce il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario. Di conseguenza, perché la comunicazione via PEC ad opera della cancelleria possa dirsi perfezionata è necessario che essa sia corredata dall’attestazione di ricezione del procuratore (fattispecie in tema di tardività del ricorso per equo indennizzo con riferimento a sentenza del Consiglio di Stato). Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 26.10.2018, n. 27250 CondividiPost correlati:Notific ..........

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