Competenza territoriale e contratto non predeterminato nell’importo del corrispettivo, con successiva autodeterminazione del creditore nell’atto introduttivo del giudizio: rinvio alle Sezioni Unite.

La Sezione Sesta ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di un ricorso involgente la questione – oggetto di contrasto – se, ai fini della competenza territoriale, ove il contratto non predetermini l’importo del corrispettivo e questo sia autodeterminato dal creditore nell’atto introduttivo del giudizio, il “forum destinatae solutionis” sia presso il domicilio del creditore (art. 1182, comma 3, c.c.) o presso il domicilio del debitore (art. 1182, comma 4, c.c.) [Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza del 17.11.2015 n. 23527]. CondividiPost correlati:Mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, comp ..........

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