Compenso avvocato, minimi tariffari, fase istruttoria: come va interpretato l’inciso (di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1) “diminuzione di regola fino al 70%”?

In tema di compenso avvocato, quanto alla determinazione dei minimi tariffari, va confermato che per la fase istruttoria, l’espressione, contenuta alla fine del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, “diminuzione di regola fino al 70%” va interpretata, in conformità al suo chiaro tenore letterale, nel senso che la diminuzione applicabile sul valore medio può essere determinata in una percentuale non superiore al 70% del medesimo, ossia nel senso che l’importo minimo liquidabile corrisponde al 30% di tale valore medio; non già nel diverso senso che l’importo minimo liquidabile corrisponda al 70% del valore medio, ossia che la diminuzione applicabile s ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi