Compenso avvocato in ipotesi di riunione di più cause

Va confermato l’orientamento relativo alle tariffe approvate con i decreti ministeriali successivi al D.M. 24 novembre 1990, n. 392, secondo cui, in caso di riunione di più cause, la liquidazione di uncompenso unico, oltre ad essere prevista dall’art. 5, comma 4, esclusivamente per gli onorari, e a non essere quindi riferibile alle spese e ai diritti di procuratore, può aver luogo soltanto per l’attività difensiva prestata dal momento della riunione, mentre la predetta maggiorazione, avente carattere discrezionale, spetta, come disposto dalla norma in esame, in via ulteriore ed a condizione che l’avvocato assista e difenda una parte contro più parti quando la pr ..........

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