Comparsa conclusionale: funzione di sola illustrazione delle conclusioni già assunte

Nel giudizio di divisione avente ad oggetto beni immobili, l’istanza di assegnazione in proprietà esclusiva e quella di vendita del bene sono da considerare fra loro antitetiche; ne consegue che, ove la parte che in precedenza abbia avanzato tale istanza, in sede di precisazione delle conclusioni, abbia formulato domanda di vendita, il giudice non può procedere all’assegnazione del bene in proprietà esclusiva dovendosi presumersi abbandonata la relativa precedente istanza; nè può assumere rilievo un’eventuale modifica di tali conclusioni formulata in sede di   Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 24.10.2018, n. 26944 CondividiPost correlati:Sezioni uni ..........

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