Citazione, notifica, nullità e raggiungimento dello scopo: mancata costituzione del convenuto e mancata sottoscrizione dell’atto notificato da parte del difensore

La disposizione dell’art. 156 c.p.c., u.c., secondo cui la nullità non può essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui e destinato, deve essere interpretata con riferimento allo scopo proprio dell’atto. Ne consegue che la nullità incorsa nella notificazione della citazione non è sanata se la parte convenuta non si è costituita, e nulla rileva la circostanza che essa sia effettivamente venuta a conoscenza dell’atto. La mancanza della sottoscrizione del difensore, nella copia dell’atto introduttivo del giudizio notificata al convenuto, non ne comporta la nullità, quando dalla copia dell’atto di citazione notificato, pur priva de ..........

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