Citazione e art. 163, c. 3, num. 5), c.p.c.: i documenti rivestono funzione eminentemente probatoria che non può surrogare quella dell’allegazione dei fatti (imposta a pena di nullità)

I documenti – da indicare nell’atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell’art. 163 cod. proc. civ. – rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell’allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell’art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell’ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti. Inoltre, in tema di domanda giudiziale, l’identificazione della “causa petendi” va operata con riguardo al ..........

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