Chiamata in causa iussu iudicis: litisconsorzio necessario c.d. “processuale” non rimuovibile in sede d’impugnazione

Il potere di cui all’art. 107 c.p.c. di disporre la chiamata in causa iussu iudicis è un potere discrezionale del giudice di primo grado rispondente ad esigenze di economia processuale (comunanza di causa), discrezionalmente valutate sotto il profilo dell’opportunità; come tale, esso è sempre rimesso alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni circa l’opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l’esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, è insindacabile sia da parte del giudice di appello, che del giudice di legittimità [Cassazione civile, sezione terza, sen ..........

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