Chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, fissazione di una nuova udienza, discrezionalità

In tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo; ne consegue che, sebbene sia stata tempestivamente chiesta dal convenuto tale chiamata ex art. 269 c.p.c., in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del detto terzo. Tribunale di Roma, sentenza del 17.2.2022 Download CondividiPost correlati:Chiamata in causa di un terzo da parte del convenuto ai fini di garanzia impropria e spese di lite Settembre 22, 2022 La Cassazione su c ..........

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