Chiamata in causa di un terzo, discrezionalità del giudice

Va confermato il principio secondo cui la chiamata in causa di un terzo, a differenza dell’ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 cod. proc. civ., involge valutazioni circa l’opportunità di estendere il contraddittorio ad altro soggetto, è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, onde il relativo potere, comunque esercitato, in senso positivo o negativo, non puo’ essere oggetto di censura con il mezzo dell’appello o del ricorso per cassazione.   Tribunale di Arezzo, sentenza del 24.9.2015, n. 1042 CondividiPost correlati:Chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, fissazione di una nuova udienza, discrezionalità A ..........

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