Chiamata in causa del terzo: le eccezioni possibili

Quando il convenuto ha esercitato il potere di chiamare un terzo in causa senza l’osservanza del precetto di cui al secondo comma dell’art. 269 c.p.c., cioè tanto con la proposizione nella comparsa di risposta tempestivamente depositate della domanda verso il terzo, quanto della istanza di spostamento della prima udienza, la decadenza così verificatasi dev’essere eccepita dalla parte attrice e rilevata d’ufficio dal giudice in detta udienza. Qualora, invece, il giudice, in difetto di eccezione della parte attrice, conceda in tale udienza al convenuto un termine per la chiamata per un’altra udienza successiva, deve ritenersi che – ferma restando la possi ..........

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